1. All'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Ai fini di cui al primo comma, la base pensionabile è altresì costituita da tutti gli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno, che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione, corrisposta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto. A tali emolumenti non si applica l'aumento del 18 per cento previsto dal citato primo comma. Le disposizioni del presente comma non hanno effetto retroattivo e non si applicano ai pensionamenti intervenuti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione»;
b) il secondo comma è abrogato.
2. All'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Ai fini di cui al primo comma, la base pensionabile è altresì costituita da tutti gli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno, che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione, corrisposta
b) il secondo comma è abrogato.
1. Dopo il comma 11 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2001, la disposizioni del comma 11 non si applica agli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno, che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione, corrisposta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto».